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Trento, 7 gennaio 2013
disegno di legge
“Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura. Riconoscimento delle valli senza barriere,
valli senza auto e valli del silenzio”

relazione

Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di unire la rigorosa tutela dell’ambiente con modalità di fruizione facilmente comprensibili e immediatamente comunicabili a tutti i possibili frequentatori delle aree protette o dei luoghi di maggiore qualità ambientale e paesaggistica, quali ad esempio i siti dolomitici della lista Unesco o i nascenti parchi fluviali.

Innestando tre articoli autonomi, ma di impostazione parzialmente simile ed uno di disciplina attuativa comune, nel corpo normativo della legge provinciale n. 11/2007 sulle foreste e sulla protezione della natura si intende promuovere in Trentino l’affermarsi di un modo innovativo di conoscere e frequentare le aree protette ed i luoghi di maggiore qualità ambientale, attraverso l’assegnazione di alcuni riconoscimenti specifici, disciplinati con successivo atto amministrativo, ad un certo numero di valli del territorio provinciale.

Nonostante la presenza della normativa provinciale e dei singoli piani di gestione dei parchi e delle altre aree protette, non sempre è chiaramente comprensibile l’offerta di un territorio, ne’ le modalità per una sua fruizione consapevole nel rispetto delle peculiarità ecologiche. Ciò che è permesso spesso si accavalla a tutto ciò che è vietato ed una valle od un luogo non sono noti per quello che si può fare o non fare, ovvero per quello che qui, rispetto che altrove, si può trovare. Ecco dunque l’originalità della presente proposta, che intende introdurre nel panorama delle aree protette e delle montagne trentine un triplice riconoscimento, che la Giunta provinciale potrà assegnare alle valli od ai luoghi che rispetteranno le indicazioni generali stabilite in legge e le indicazioni più particolareggiate che si troveranno nei successi atti.

Il primo riconoscimento dovrebbe “premiare”, anche sul piano della visibilità mediatica e di una maggiore facilità promozionale, la cosiddette “Valli senza barriere”: vale a dire, tutte quelle valli o quei luoghi nei quali l’obiettivo prioritario sia quello di assicurare massima possibilità di accesso, movimento, acquisizione di informazioni, partecipazione ad attività a tutte le persone, di ogni età e soprattutto a prescindere da qualunque vincolo possa discendere da una disabilità od invalidità permanente riguardante tanto la mobilità, quanto gli aspetti sensoriali come ad esempio la vista.

Le “Valli senza barriere” saranno dunque valli ad alta qualità ambientale, in parchi od altri territori di pregio, nelle quali però andranno sviluppati una serie di itinerari, di strutture, di servizi per facilitare la visita da parte di tutti. Così, ad esempio, vi potranno essere parcheggi particolarmente attrezzati, servizi di mobilità alternativa con adeguati veicoli, centri visite e percorsi “sbarrierati”, itinerari dotati di ausili tecnici e tecnologici per fornire utili informazioni anche a nonvedenti o ad ipovedenti, la presenza in loco di personale sanitario ed assistenziale competente ed in grado di far fronte alle più stringenti necessità. Una particolare offerta sarà dedicata alle persone più anziane, portatrici di evidenti difficoltà motorie, che così si potranno avvicinare in sicurezza a luoghi di grande bellezza e valore ambientale. Non si tratta di un’apertura generalizzata di una valle a tutti, bensì di una gestione attenta ed intelligente, volta a favorire lo sviluppo di nuove modalità di “turismo sociale” al fine di poter affermare che la natura è di tutti e per tutti. Poiché questo non è oggettivamente possibile ovunque, si tratta di identificare alcune valli o specifici luoghi favorevolmente predisposti anche dal punto di vista orografico ed investire in questa direzione.

Il secondo riconoscimento dovrebbe essere assegnato a quelle valli o località che si sono impegnate o che decidono di investire in forme di mobilità alternativa all’auto privata. Che si tratti di servizi di trasporto pubblico, mountain bike o cavalli non importa. Ciò che importa è che nelle valli denominate “Senza auto” colui che vi entra sarà certo di non incontrare traffico privato, che sia per mezza giornata o per una stagione intera sarà poi l’atto amministrativo a definirlo. Poter indicare, anche sul materiale promozionale di una valle, che si tratta di una valle “Senza auto” faciliterà enormemente l’attrazione di tutti coloro che in una valle di montagna, in un parco od in un’altra area protetta vogliono uscire dallo schema di tutti i giorni e dal simbolo che nel quotidiano segna la vita di quasi tutti i cittadini, cioè l’auto privata. Nelle valli “Senza auto” non ci sarà dunque il pericolo di imbattersi in automobili. Si potrà camminare in libertà, le famiglie potranno portare a spasso i bambini senza patemi, i ciclisti potranno trovare il loro paradiso, così come i cavalieri a cavallo o a dorso di qualche altro quadrupede. Solo in casi eccezionali ed ad orari noti potrà esserci il transito di qualche veicolo, possibilmente a basso impatto ambientale, che possa trasportare collettivamente un po’ di persone. Affermare che la Valle X, o la Località Y, o il Rifugio Z sono “Senza auto” può valere, in termini promozionali, tanto quanto (e forse ancora di più) affermare che si trovano in un parco od in un’area protetta.

Il terzo riconoscimento dovrebbe infine premiare i luoghi dell’eccellenza ambientale del territorio trentino, la punta dell’iceberg della qualità ambientale, i luoghi da conservare per trasmetterli intatti alle future generazioni, quasi una sorta di “santuari della Natura”. Sono quelli che qui vogliamo chiamare le “Valli del silenzio”.  Si tratti di valli intere, singole parti o luoghi, preferibilmente già individuati nell’ambito delle cosiddette “riserve intergali” dei parchi naturali, nelle quali l’uomo può incontrare la Natura, in un confronto di massimo rispetto. Nella nostra società, inquinata e rumorosa, nella quale siamo quotidianamente colpiti dal frastuono e dalle onde elettromagnetiche, dagli ogm e dalle polveri sottili, abbiamo una sola possibilità per “registrare” il nostro profilo di esseri viventi appartenenti alla Natura. E questo modo risulta essere quello di entrare a piccoli passi nella natura quanto più selvaggia ed incontaminata possibile. Immergendoci nell’ambiente naturale, respirando l’aria pulita ed ascoltando il vento, le foglie, l’acqua… ed il Silenzio. Si tratta di luoghi che vanno conservati per il loro valore ecosistemico e nei quali vale però la pena di poter entrare. Ma con modalità ben precise, che escludono tutte le attività umane che possano arrecare danni o modifiche di origine antropica. Nelle “Valli del silenzio” si potrà accedere come in una cattedrale in orario di funzione religiosa: in punta di piedi, in silenzio o a bassa voce, seguendo un percorso ben definito e non andando ovunque. Senza toccare alcunché…

Se il Trentino avrà la volontà, la forza ed il coraggio per introdurre sul proprio territorio alcune valli “Senza Barriere”, “Senza Auto” e “del Silenzio” (e si potrebbero immaginare anche valli “fossil free” o “zero CO2”) potrà migliorare la propria offerta, qualificandola ulteriormente ma nel rispetto delle qualità dell’ambiente e potrà trasmettere alle future generazioni un patrimonio ulteriormente valorizzato e più facilmente spendibile anche sul mercato turistico internazionale, visto che simili riconoscimenti sono già in parte attivi nel mondo.

Come il “club di prodotto” delle “Perle delle Alpi” intende promuovere località che spiccano per l’attenzione alla sostenibilità dello sviluppo, come il club di prodotto dei “Borghi più belli d’Italia” vuole valorizzare i paesi e le città meglio conservate, come i club di prodotto delle “Bandiere” del Touring Club Italiano (Arancione, Blu) intendono dare visibilità ad aspetti particolari del turismo italiano, in maniera similare le nuove “Valli naturali” del Trentino potranno dare maggiore visibilità e migliorare la gestione di alcune valli e di alcuni luoghi di particolare pregio, sviluppando iniziative pilota da estendere successivamente ad altre porzioni di territorio.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, il disegno di legge si compone di quattro distinti articoli che si inseriscono dopo l’articolo 48 della LP n. 11/2007, introducendo con l’Articolo 1 il nuovo Articolo 48 bis – “Valli senza barriere”, con l’Articolo 2 il nuovo Articolo 48 ter – “Valli senza auto” e con l’Articolo 3 il nuovo Articolo 48 quater – “Valli del silenzio”. Infine l’articolo 4 stabilisce comuni norme attuative, delegando alla Giunta provinciale, attraverso una successiva delibera assunta con il parere della competente commissione del Consiglio provinciale, il compito di assegnare ovvero revocare i nuovi riconoscimenti, così come stabilire ed assegnare appositi finanziamenti finalizzati a rendere operativi questi “marchi di prodotto” nell’ambito del territorio trentino. A Trentino Sviluppo, alle ApT d’ambito, ai Parchi naturali e locali ed ai Comuni e Comunità di valle di competenza spetterà poi il compito di promuovere tra residenti e turisti queste “nuove” valli ricche di natura. Il disegno di legge si completa con la norma di finanziamento, previsto nell'ordine di 500 mila euro annui per gli esercizi 2013, 2014 e 2015."

Cons. Roberto Bombarda

 



Disegno di legge

INDICE

Art. 1
 Inserimento dell’articolo 48 bis
nella legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura)
Art. 2
Inserimento dell’articolo 48 ter
nella legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura
Art. 3
Inserimento dell’articolo 48 quater
nella legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura
Art. 4
Inserimento dell’articolo 48 quinquies
nella legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione dell’ambiente
Art. 5
Norma finanziaria

Art. 1
Inserimento dell’articolo 48 bis
nella legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
(legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura)

1.         Dopo l'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:
"Art. 48 bis - Valle senza barriere"
1.         Per consentire la fruizione dell’ambiente naturale da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di persone penalizzate da difficoltà o disabilità motorie e sensoriali permanenti e per incentivare nuove forme di turismo sociale, la Provincia può assegnare ad alcune valli il riconoscimento della denominazione di "Valle senza barriere".
2.         Nella "Valle senza barriere" sono realizzate adeguate strutture per l’accoglienza ed idonei percorsi per la frequentazione e la conoscenza del territorio, con l’eliminazione delle barriere che impediscono il movimento e l’acquisizione di informazioni e l’installazione di ausili tecnici e tecnologici.”

Art. 2
Inserimento dell’articolo 48 ter
nella legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura

1.         Dopo l'articolo 48 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:
"Art. 48 ter - Valle senza auto"
1.         Per favorire la frequentazione dell’ambiente naturale in modalità e con mezzi alternativi all’auto privata, la Provincia può assegnare ad alcune valli il riconoscimento della denominazione di "Valle senza auto".
2.         Nella "Valle senza auto" è vietato il traffico veicolare ai mezzi privati, fatte salve le deroghe definite nell’ambito della delibera di cui all’articolo 48 quinquies, comma 1, e sono realizzate adeguate iniziative, compresi piani per la mobilità sostenibile, per favorire la mobilità ciclopedonale ed a basso impatto ambientale e con mezzi non motorizzati. Sono altresì possibili forme integrate di mobilità con impianti di trasporto a fune e con veicoli per il trasporto collettivo, nonché con mezzi con il traino animale."

Art. 3
Inserimento dell’articolo 48 quater
nella legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura

1.         Dopo l'articolo 48 ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:
"Art. 48 quater - Valle del silenzio"
1.         Per favorire la tutela ambientale assoluta di aree di particolare pregio e valore ecosistemico, per consentire un profondo rapporto uomo-natura, per agevolare l’evoluzione esclusivamente naturalistica di alcune limitate aree del territorio provinciale e per incentivare la frequentazione delle aree protette in modo responsabile e a basso impatto ambientale, la Provincia  può assegnare ad alcune valli o a parti di esse il riconoscimento della denominazione di "Valle del silenzio".
2.         Nella "Valle del silenzio" sono vietate tutte le attività antropiche, ad esclusione dell’escursionismo lungo i sentieri segnalati e dell’intervento di personale o mezzi di soccorso, di protezione civile e di ricerca scientifica."

Art. 4
Inserimento dell’articolo 48 quinquies
nella legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura

1.         Dopo l'articolo 48 quater della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:
"Art. 48 quinquies - Disciplina attuativa degli articoli 48 bis, 48 ter e 48 quater
1.         Con delibera della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le caratteristiche minime e le modalità per la concessione e per la revoca del riconoscimento della denominazione di “Valle senza auto”, “Valle senza barriere” e Valle del silenzio”.
2.         Le aree cui viene concesso il riconoscimento di cui al comma 1 sono individuate e delimitate territorialmente nell’ambito degli strumenti di gestione dei parchi e delle aree protette e dei piani territoriali delle comunità di riferimento.
3.         La promozione delle valli cui viene concesso il riconoscimento di cui al comma 1 compete agli enti di gestione dei parchi e delle aree protette, dalla Trentino sviluppo S.p.A., alle aziende di promozione turistica d’ambito, ai comuni e alle comunità territorialmente competenti.”

Art. 5
Norma finanziaria

1.         Per l’attuazione di questa legge è autorizzata la spesa di 500.000 euro per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015. Alla copertura di questo onere si provvede riducendo per un importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per le nuove leggi, unità previsionale id base 95.5.115 del bilancio provinciale.
2.         La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

     

Roberto Bombarda

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